Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento.

La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce affatto affermazione di colpevolezza, trattandosi di pronuncia giurisdizionale (resa nel processo penale) che, pur equiparata a determinati fini ad una pronuncia di condanna, non ha però efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell’art. 445, comma 1, c.p.p.; essa, pertanto, non fa stato nel procedimento disciplinare e non può neppure, in quella sede, essere recepita acriticamente come fondamento per una affermazione di responsabilità. Ciò non toglie, peraltro, che i fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale possano (e debbano) essere valutati al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare e che tale valutazione vada ritenuta del tutto legittima, a condizione, tuttavia, che l’organo disciplinare provveda al libero e discrezionale apprezzamento degli elementi emersi in sede penale, e che il predetto organo fondi le valutazioni che gli competono sulle risultanze predette ove ritenute sufficienti, non essendo imprescindibilmente necessario che esse trovino diretto riscontro, in sede disciplinare, in eventuali accertamenti autonomamente compiuti dall’organo procedente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 31 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 171

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 01 Ottobre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 31 Luglio 1996
Giurisprudenza CNF

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