Le questioni di legittimità costituzionale, secondo il disposto dell’art. 23 legge n. 87/1953, vanno sollevate con apposita istanza, indicando le disposizioni di legge viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate; pertanto è inammissibile la questione proposta senza fare riferimento alle disposizioni di legge e agli articoli violati della Costituzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 3 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 luglio 2003, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Dicembre 2001
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