E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme deontologiche forensi per l’asserito contrasto con l’art. 25 Cost. relativo al principio di legalità. Infatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza, l’ampiezza delle formule generalmente usate dal legislatore per indicare le azioni e le omissioni disciplinarmente rilevanti, risponde all’esigenza di evitare un’elencazione tassativa dei singoli divieti o doveri, mentre è demandato agli organi forensi di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Ottobre 2000 (sospensione)
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