Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O – Sospensione cautelare dell’esercizio della professione – Revoca – Sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato – Cessazione materia del contendere

L’intervenuta revoca della misura della sospensione cautelare dell’esercizio della professione disposta nei confronti del ricorrente dal Consiglio territoriale determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La sospensione cautelare dell’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare, ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare, volto a salvaguardare l’ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio conseguenti alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. L’esercizio da parte dell’Ordine territoriale di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 dicembre 2010)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 12 Ottobre 2011 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Ottobre 2010
Giurisprudenza CNF

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