Legittimamente il C.d.O., a fronte della presentazione di un ulteriore certificato medico presentato dall’incolpato al fine di ottenere il rinvio dell’udienza, delibera di procedere nel caso in cui detto certificato, per l’evidente genericità della diagnosi, risulti privo dell’attestazione che la patologia determini un impedimento assoluto a comparire. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 novembre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PASQUALIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Novembre 2010 (cancellazione)
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