La violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni grado e stato del giudizio ed è rilevabile anche d’ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. Pertanto è onere del ricorrente sollevare tempestivamente l’eccezione con il ricorso presentato al C.N.F., che è termine ultimo per far valere i vizi del procedimento non rilevabili d’ufficio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1997 (cancellazione)
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