Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Ipotesi di insufficienza.

La versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali a sia esente da lacune e vizi logici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 29 novembre 2004, n. 290

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 29 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Aprile 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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