In sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna formalità nell’assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al C.O.A. la valutazione sulla attendibilità dei testimoni. Va pertanto disattesa l’eccezione di nullità di tutte le deposizioni testimoniali succedutesi nel procedimento innanzi al Consiglio territoriale in quanto non precedute dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze dei testi e, quindi, la loro inattendibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 9 ottobre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 30 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 31 Dicembre 2018
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