Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al Consiglio dell’Ordine, la lacuna dell’art. 45 del r.d.l. n. 1578/1993 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile in via analogica mediante la disciplina del codice di procedura penale (art. 484 c.p.p.) relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta “ad assoluta impossibilità di comparire, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (nella specie, il CNF ha respinto l’eccezione di nullità del giudizio disciplinare fondata sul fatto che il C.d.O., nel prendere cognizione della certificazione medica prodotta dal difensore del ricorrente, aveva ritenuto con apprezzamento discrezionale la non assolutezza dell’impedimento a comparire del professionista, così non accogliendo la richiesta di rinvio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Febbraio 1999
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