L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (e tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 23 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.GUIDI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 23 Ottobre 1998 (sospensione)
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