L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima, (tali devono considerarsi le omesse informazioni al cliente e il trattenimento di somme). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 22 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 12 Gennaio 1996 (sospensione)
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