L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. Pertanto nel trattenimento di somme di spettanza del cliente, reato a carattere continuativo, la prescrizione non decorre sino a quando il professionista abbia trattenuto le somme omettendo di dare al cliente l’esatto rendiconto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Casalinuovo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 11 Luglio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Maggio 1996 (sospensione)
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