Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata audizione dei testi indicati – Nullità decisione C.d.O. – Esclusione.

Atteso che, conformemente al costante orientamento del CNF, l’organo disciplinare ben può tenere conto, con ampia discrezionalità e libera valutazione, delle prove disponibili e delle dichiarazioni comunque acquisite, non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, allorquando risulti che il CdO abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 29 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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