Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di dolo o colpa – Condotta volontaria e cosciente – Responsabilità disciplinare sussiste.

La responsabilità disciplinare, quale prevista dall’ordinamento forense, prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente che la condotta rilevante disciplinarmente sia cosciente e volontaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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