Avvocato – Procedimento disciplinare – Legittima costituzione C.d.O. – Numero legale minimo di consiglieri.

Il consiglio dell’ordine può considerarsi istituzionalmente operativo e funzionante se sono presenti e partecipano alla riunione almeno la maggioranza dei suoi membri. Ove pertanto il consiglio sia istituzionalmente composto da nove consiglieri, il numero legale minimo necessario per la validità delle decisioni è di cinque consiglieri. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 settembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. BONAZZI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 09 Dicembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Settembre 1995
Giurisprudenza CNF

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