Avvocato – Procedimento disciplinare – Indicazione dei testi nella delibera di apertura del dibattimento – Omessa indicazione nell’atto di citazione – Irrilevanza.

L’omessa indicazione dei testi nell’atto di citazione non determina la nullità del procedimento se i testi siano stati comunque indicati nella deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, e i due atti siano stati notificati insieme. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nicosia, 4 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 20 Settembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Nicosia, delibera del 04 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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