Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense è abilitato a svolgere la difesa del professionista imputato esclusivamente l’avvocato iscritto all’albo speciale degli ammessi al patrocinio avanti le magistrature superiori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. CADDEO), sentenza del 11 luglio 1998, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 11 Luglio 1998 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Marzo 1997
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