È ammissibile, e regolata dalle norme del c.p.c., l’istanza presentata al C.N.F. di correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione adottata dallo stesso C.N.F. in materia disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.N.F., 10 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 29 Marzo 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Luglio 1999
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