Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Richiesta chiarimenti da parte del CdO – Mancata risposta – Illecito disciplinare – Sussistenza.

La mancata sollecita risposta dell’iscritto alle richieste di chiarimenti del Consiglio in merito all’esposto presentato da una parte configura un’autonoma violazione disciplinare, ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, giacché siffatto contegno disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nella mancate risposte una consapevole offesa verso le istituzioni collettive e la mancanza di un qualsiasi senso di responsabilità che si ricolleghi all’attività difensiva svolta (nella specie, è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 05 Ottobre 2006 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 07 Maggio 2005 (censura)
Giurisprudenza CNF

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