Avvocato – Procedimento disciplinare – Esposto presentato da avvocato non munito di mandato speciale – Inammissibilità

La dichiarazione la quale l’incolpato nomini il proprio difensore di fiducia, conferendogli ogni potere e facoltà derivante dal mandato difensivo in relazione al procedimento disciplinare instaurato a suo carico dinanzi al C.d.O., se certamente valida per la fase amministrativa disciplinare innanzi al Consiglio territoriale, non estende i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., per la quale è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso che risulti proposto da difensore privo di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 19 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 19 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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