Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.

Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione anche con riferimento ad un fatto non contestato. (Nella specie il professionista, a cui era stata contestata la richiesta di compensi non dovuti, era stato condannato anche per ripetute violazioni del dovere di correttezza previste dall’art. 43, comma III, c.d.f.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 17 settembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 11 Aprile 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 17 Settembre 2001
Giurisprudenza CNF

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