Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 aprile 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Bassu), sentenza del 3 maggio 2005, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 27 Aprile 2004
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