Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 16 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 17 Gennaio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 16 Marzo 2004
0 Comment