Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità

Il ricorso al C.N.F. avente ad oggetto un provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali è inammissibile, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimati ad impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine locale sono soltanto l’incolpato ed il P.G. presso la Corte di Appello ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933, presupponendo l’impugnativa l’esistenza di una decisione che abbia definito un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa, 28 dicembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. Borsacchi), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 28 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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