Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CNF – Ricorso per revocazione – Presupposti

In difetto di un comportamento in grado di spiegare influenza decisiva sull’esito del giudizio, va dichiarata inammissibile l’impugnazione per revocazione della decisione del C.N.F. proposta ai sensi dell’art. 395, n.1, c.p.c. Il “dolo processuale” revocatorio, invero, risulta integrato non già per il tramite della semplice violazione dei doveri di lealtà da parte del soggetto agente, occorrendo invece un quid pluris consistente nell’aver posto in essere dei veri e propri artifici e raggiri tali da pregiudicare, ovvero sviare, la difesa avversaria facendo apparire situazioni diverse da quelle reali, inibendo così al giudicante la corretta verità processuale.
Il profilo che giustifica la domanda di revocazione presentata ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c. non consiste nella sola impossibilità di produrre documenti che si assumono decisivi, ma richiede che l’impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente. Non può ritenersi, dunque, integrata la causa di revocazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, ove risulti che, attraverso una semplice richiesta, ben poteva ottenersi il documento. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione decisione C.N.F., 15 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), decisione n. 13 del 21 febbraio 2011

Giurisprudenza CNF

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