Il CNF, allorché pronuncia in materia disciplinare, è giudice speciale istituito con d.lgs. luog. n. 382/44. Il Consiglio dell’Ordine locale, invece, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa. La decisione del CNF divenuta irrevocabile per mancata impugnazione è, dunque, accertamento giurisdizionale definitivo, come tale insuscettibile di modifica da parte dell’autorità amministrativa; ne consegue che in capo al CdO territoriale – organo amministrativo – si consuma ogni potere, compreso quello previsto dal capo IV bis della legge n. 241/90 di intervenire sul proprio provvedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 14 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Luglio 2007
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