Ancorchè non possa sottacersi l’esigenza della solerte celebrazione e conclusione dei procedimenti disciplinari, va senz’altro disattesa la censura di nullità della impugnata decisione del C.O.A. per mancato rispetto del termine di notifica di cui all’art. 50 L.P., trattandosi di termine ordinatorio, e non perentorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 27 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 23 Novembre 2006
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