Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine ed i conflitti di competenza, deve ritenersi inammissibile, poiché proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento del C.d.O. territoriale che decida su una istanza di ricusazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 21 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 2004
Giurisprudenza CNF

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