L’inutile decorso del termine ex art 50, R.D.L. n. 1578/33, che pone a carico delle parti interessate l’onere di proporre l’impugnazione entro i venti giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, rende inammissibile il ricorso proposto al C.N.F., atteso che il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del Collegio territoriale.
I termini per l’impugnazione delle sentenze sono perentori, inquadrandosi nell’istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto, e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che la restituzione nel termine non osservato per caso fortuito o forza maggiore è inammissibile, non essendo contemplata dall’ordinamento professionale forense alcuna ipotesi di proroga del termine per impugnare le decisioni in materia disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 13 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SICA), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 13 Dicembre 2007
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