Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di non doversi procedere per prescrizione – Impugnazione – Richiesta formula più favorevole – Rigetto.

Va respinto il ricorso con il quale l’interessato, impugni la decisione del CdO di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in luogo di una formula più favorevole, in applicazione analogica dell’art. 129 c.p.p. Invero, pur prescindendosi dalla discutibile applicabilità anche alla fase giurisdizionale del procedimento disciplinare delle norme della procedura penale e non piuttosto di quelle del rito processuale civile, la possibilità di applicare la citata norma presuppone l’esistenza di un processo, ossia l’esercizio in atto di giurisdizione, restando invece preclusa quando, come nel caso di specie, il procedimento non sia pervenuto alla fase giurisdizionale, essendo pacificamente tutta di natura amministrativa l’attività disciplinare dei Consigli territoriali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Frosinone, 4 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 04 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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