Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.

La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito e la comunicazione di un’incolpazione che, benché non necessariamente minuta, completa e particolareggiata nella esposizione dei fatti che integrano l’illecito, consenta di approntare una difesa. Deve pertanto ritenersi viziata, e come tale va annullata, la decisione del CdO locale nel caso in cui, per un verso, si riporti un capo di incolpazione che valuti illecita, e contesti come tale, una condotta di cui non è dato di conoscere gli elementi e fatti oggettivi e materiali che la integrano, poiché privo della menzione dei fatti addebitati, e, per altro verso, non consenta nella motivazione di ricostruire, perché carente, il processo logico attraverso il quale si è ritenuta illecita una non esplicitata condotta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 10 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 28 Dicembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

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