L’inesatta esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa. (Nella specie, nella contestazione non erano enunciati né i fatti per i quali si procedeva e neppure la data della presunta commissione degli stessi; al professionista era stata, infatti, contestata la generica violazione del dovere di colleganza e riservatezza ma non erano specificati i fatti a cui tale contestazione si riferiva). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 20 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 8 marzo 2002, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 08 Marzo 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 20 Ottobre 1996
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