Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non devono essere contestate con la specificità tipica del processo penale, essendo sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, la nullità della decisione per omessa specificazione degli addebiti, quando gli addebiti medesimi siano stati espressi, se pur genericamente, ed abbiano consentito all’incolpato di difendersi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 29 Maggio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2002
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