Avvocato – Procedimento disciplinare – Conflitti di competenza – Disciplina.

Ai sensi dell’art. 49, ult. co., r.d.l. n. 1578/1933, che introduce un principio applicabile in via generale in quanto volto a regolare il buon funzionamento dell’azione amministrativa attribuita agli Organi della professione forense, e dell’art. 3, lett. a), d.lgs. n. 597/1947, il quale, senza più fare esplicito richiamo ai soli procedimenti connessi all’esercizio del potere disciplinare, attribuisce al CNF anche il potere di decidere “sui conflitti di competenza fra i Consigli degli Ordini”, le norme che disciplinano i conflitti di competenza devono ritenersi applicabili non soltanto ai procedimenti disciplinari, ma ad ogni tipo di procedimento di competenza dei Consigli territoriali. (Risolve il conflitto negativo di competenza sollevato da C.d.O. Padova, 13 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 13 Dicembre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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