È regolare la composizione del collegio giudicante ove il C.d.O. nella prima adunanza, in cui peraltro mancavano alcuni consiglieri, accortosi dell’omessa audizione dell’incolpato rinvii al relatore, e successivamente rinvii il procedimento ad una nuova udienza ove, presenti tutti i consiglieri, provveda all’audizione dell’incolpato e dei testimoni e rinvii per l’adozione della deliberazione (a cui parteciparono gli stessi consiglieri). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
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