Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Irregolarità – Decisione del C.d.O. – Nullità.

Secondo un principio generale di carattere processuale che regola il procedimento disciplinare, la composizione del collegio giudicante non può essere variata nel caso in cui, apertasi la fase dibattimentale, essa non si esaurisca in un’unica adunanza, non essendo ammissibile, nel corso del dibattimento, l’intervento di consiglieri diversi da quelli presenti sin dall’inizio della trattazione. Ne consegue che la partecipazione alla decisione di un consigliere assente al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del Collegio giudicante (rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento) comporta la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 15 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 12 settembre 2002, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 12 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 15 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment