Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Avvocato membro del C.d.O. – Competenza del C.d.O. più vicino – Radicamento.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati componenti di un C.d.O. distrettuale spetta al C.d.O. della Corte d’appello più vicina (ex art. 38 del r.d.l. 1578/1933, come sostituito da d.l. 28 maggio 1947, n. 597), e la competenza viene radicata dalla apertura del procedimento e ivi rimane sino alla fine del procedimento, anche se nelle more del giudizio l’incolpato non sia più componente del consiglio. (Decide sul conflitto di competenza sollevato dal C.d.O. di Torino con delibera del 18 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. RUGGERINI), sentenza del 27 novembre 1999, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 27 Novembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Gennaio 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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