Avvocato – Procedimento disciplinare – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Trasmissione atti al C.d.O. distrettuale – Impugnazione al C.N.F. dell’atto di trasmissione – Inammissibilità.

Il C.N.F., pur mantenendo la propria competenza di giudice di appello anche sulle decisioni del consiglio distrettuale in materia di astensione e ricusazione (per effetto del d.lg. c.p.s. 28 maggio 1947 n. 597), non è più competente in merito alle delibere con le quali un C.d.O., per effetto di astensioni e ricusazioni, ritenga non più sussistente il numero legale dei propri componenti e disponga conseguentemente la trasmissione degli atti del procedimento al C.d.O. distrettuale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 26 giugno 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. BONAZZI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 09 Dicembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 26 Giugno 1995
Giurisprudenza CNF

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