Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente omettendo di darne il rendiconto e non provveda alla fatturazione degli acconti ricevuti. (Nella specie, anche in considerazione della avvenuta successiva fatturazione, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 21 novembre 2000, n. 170
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 21 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Aprile 1999 (sospensione)
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