Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione della esiguità della somma trattenuta, del ravvedimento e della grave situazione personale in cui versava il professionista, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 30 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 12 Ottobre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 30 Giugno 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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