La mera proposta di convenzione che contempli, per il caso di esito vittorioso della vertenza, un onorario non già in sostituzione bensì in aggiunta alle spese di causa poste a carico della parte soccombente non è idonea ad integrare l’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., quale vigente ante riforma c.d. “Bersani” (e, più precisamente, l’art.2, co. 2 bis, L. 248/2006), rientrando piuttosto in quella lecita forma di compenso di carattere straordinario dovuto “oltre” quello spettante al legale per le prestazioni giudiziali effettuate che va sotto il nome di “palmario”. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 giugno 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 09 Giugno 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Giugno 2006
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