Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che richieda al cliente compensi senza aver svolto alcuna attività difensiva tale da giustificare la dazione della somma richiesta. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 266
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Luglio 1996 (censura)
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