Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere l’incarico ricevuto, trattenga somme avute in ragione del mandato, compia atti non nell’interesse del suo cliente ma della controparte, non specifichi le somme richieste come compenso professionale, confondendo i suoi interessi con quelli della controparte, e ometta di dare informazioni al cliente sull’attività svolta. (Nella specie, in considerazione della manifesta volontà di ravvedimento concretizzatasi con la composizione e il soddisfacimento delle questioni con i propri clienti, la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1997 (cancellazione)
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