Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di svolgere l’attività difensiva, a nulla rilevando l’eventualità che egli abbia ritenuto non sussistenti le ragioni oggettive di convenienza per la proposizione del ricorso, se tali ragioni non le abbia formalmente comunicate al cliente. (Nella specie, essendo stato assolto il professionista in relazione ad alcuni capi di incolpazione, è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento in sostituzione della sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 18 marzo 2002, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 18 Marzo 2002 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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