Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso e negligente espletamento del mandato – Appropriazione somme – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, che trattenga ingenti somme incassate in nome e per conto del cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del prestigio e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Siciliano), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 239

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Giugno 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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