Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, omettendo di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla stessa cliente il pagamento della parcella per le prestazioni professionali effettuate, non compia alcuna ulteriore attività volta al recupero della somma residua, né fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli, violando così gli artt. 38 e 40 del codice deontologico forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 21 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 19 Febbraio 2007
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment