Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 38 c.d.f. l’avvocato che, rendendosi infedele ai doveri professionali, ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Marzo 2008
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