Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 38 c.d.f. l’avvocato che, rendendosi infedele ai doveri professionali, ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. D’INNELLA), sentenza del 11 novembre 2009, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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