Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente e che non autorizzato trattenga somme di spettanza dello stesso a compensazione di presunte spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 22 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 12 Gennaio 1996 (sospensione)
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