Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e sulle iniziative da intraprendere. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 settembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 04 Novembre 1999 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Settembre 1996 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment