Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di fedeltà – Assistenza a parti con interessi contrapposti – Omessa informativa al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che presti la sua assistenza professionale a parti con interessi divergenti ed ometta di dare informazioni al cliente su circostanze pregiudizievoli. (Nella fattispecie il professionista aveva omesso di informare la sua cliente sulla inopportunità di sottoscrivere un contratto economicamente rovinoso. Congrua è stata ritenuta la pena della sospensione per mesi due in sostituzione di quella per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1994-10 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 27 maggio 1997, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 27 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Marzo 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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